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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Articolo 1 (Risultati differenziali) 1. Per lanno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per lanno finanziario 2004. 2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, é determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato é determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare é determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato é determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
(Disposizioni in materia di entrate) 1. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi dimposta successivi laliquota é stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1° gennaio 2004 laliquota é stabilita nella misura del 3,75 per cento". 2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dallarticolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005". 3. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dallarticolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. 4. Per lanno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra é esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. Per lanno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 29, comma 2, la lettera c) é sostituita dalla seguente: "c) le attività di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"; b) dopo larticolo 78 é inserito il seguente: "Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) - 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui allarticolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nellammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nellarticolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, il reddito é determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, il reddito é determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"; c) allarticolo 85, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui allarticolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui allarticolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sullesercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80". 7. Dopo larticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, é inserito il seguente: "Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) - 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, limposta sul valore aggiunto é determinata riducendo limposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dellimposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione dellimposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni". 8. Allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma: 1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,"; 2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dellarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse; 3) dopo la parola: "conferiti" é inserita la seguente: "prevalentemente"; 4) le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni" sono soppresse; b) il secondo comma é abrogato. 9. Allonere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per lanno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 10. Allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell8 per cento"; 2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento"; 3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"; b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5"; c) dopo il comma 7 é inserito il seguente: "7-bis. Ai fini dellimposta sul valore aggiunto, allammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, laliquota media risultante dal rapporto tra limposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume daffari dichiarato"; d) il comma 8 é sostituito dal seguente: "8. Per i periodi dimposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dellarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) allarticolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) allarticolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; e) dopo il comma 8 é inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi dimposta di cui al comma 8, relativamente al reddito dimpresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"; f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) é sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo dimposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4"; g) il comma 11 é sostituito dal seguente: "11. La sospensione dellesercizio dellattività, ovvero della licenza o dellautorizzazione allesercizio dellattività, prevista dallarticolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, é disposta dal direttore regionale dellAgenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dellobbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga allarticolo19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione é immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: "hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i) al comma 13, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA"; l) al comma 14 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4". 11. Per lanno 2004 é istituita laddizionale comunale sui diritti dimbarco di passeggeri sulle aeromobili. Laddizionale é pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed é versata allentrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dellinterno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dellincolumità delle persone e delle strutture, l80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "lanno 2003", sono inserite le seguenti: "e per lanno 2004"; b) allarticolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione"; c) allarticolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; d) allarticolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; e) allarticolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 13. Le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004. 14. Allarticolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza. 15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dellamianto, compete, per le spese sostenute nellanno 2004, entro limporto massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi é data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino allesenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione. 16. Allarticolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dellunità immobiliare risultante nellatto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro limporto massimo di 60.000 euro". 17. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, é ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "é stabilita sino al 31 dicembre 2004". 18. Sono confermate per lanno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellIRPEF di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, é prorogato al 31 dicembre 2004. Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. 20. Allarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"; b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni"; c) al comma 1, lettera b), é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non é rispettata, la Commissione é sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento lattuazione dellarticolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dellautonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio". 21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo dimposta successivo alla predetta data. 22. Nelle more del completamento dei lavori dellAlta Commissione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, lapplicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. 23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. 24. Allarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 25. Nellarticolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. 26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento é ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento é ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Lapplicazione dellimposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui é effettuato laffrancamento dei valori. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 é sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria". 27. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408. 28. Allarticolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,". 29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui allarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. Limporto degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro. 30. Nellipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui allarticolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 32. Allarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse". 33. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento dellimposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive. 34. Allarticolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unità" sono sostituite dalle seguenti: "33 unità". 35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dellattività della struttura interdisciplinare prevista dallarticolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, é determinata, a decorrere dallanno 2004, in 2,7 milioni di euro annui. 36. Allarticolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) é sostituita dalla seguente: "f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per lesercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano unarte o professione di cui allarticolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nellesercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;". 37. Allarticolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,". 38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio é autorizzata la spesa di 100.000 euro per lanno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente allerogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto é trasmesso al Parlamento per lespressione del parere delle competenti Commissioni. 39. Allarticolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti". 40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, é sostituito dal seguente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui allarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica". 41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui allarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, é dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato é comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dellimposta relativo a dette annualità é effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dellimposta per lanno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. 42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per lutilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dellarticolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui allarticolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione delleccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 é pari: 1) allintero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non é consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi dimposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui allarticolo 9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui allarticolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi dimposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, é stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta sul valore aggiunto ovvero dellimposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non é stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui allarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui allarticolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione é ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o lintegrazione, le somme derivanti dallaccertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica larticolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dellarticolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. Lesercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dellarticolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento é effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 46. Le disposizioni dellarticolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché alladempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, ladempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, larticolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute allestero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nellinventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dellimposta sostitutiva dovuta é effettuato entro il 16 marzo 2004. 48. Relativamente al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dellarticolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non é ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non é stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute é effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dellarticolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione delleccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dellarticolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. Limporto della prima rata é versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sullimporto delle rate successive. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero delleconomia e delle finanze e del direttore dellAgenzia delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dallarticolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dellarticolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). 52. Ai fini del concordato preventivo di cui allarticolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo dimposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo lobbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dallapplicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri. 53. Il comma 22 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, é sostituito dal seguente: "22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione duso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento". 54. Allarticolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui allarticolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società é tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di questultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere liscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente lintervento di un notaio". 55. Allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"; c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro". 56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dallaumento dellaliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dellimposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dellarticolo 3, nonché per lapplicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui allarticolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. 57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, allarticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dallarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". 58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, lAgenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. 59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, allarticolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nellanno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro". 60. Allarticolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché dei soggetti incaricati di cui allarticolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dallarticolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, allarticolo 3, dopo il comma 3-bis é inserito il seguente: "3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dellimposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze. La misura del compenso é adeguata ogni anno, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze con lapplicazione di una percentuale pari alla variazione dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dallISTAT nellanno precedente". 62. A decorrere dallanno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dellarticolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. 63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dellarticolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. 64. Allarticolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro". 65. Al comma 38 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 66. Il termine di cui allarticolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallarticolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, é differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica laliquota IVA nella misura del 4 per cento. Lefficacia delle disposizioni del presente comma é subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 68. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis é inserito il seguente: "14-bis.1. Lefficacia delle disposizioni del comma 14-bis é subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea". 69. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) é ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo lequilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e allarticolazione su più sedi dellattività didattica. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), lAgenzia spaziale italiana (ASI), lIstituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti i Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. 3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche linterscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività. 4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per lattuazione delle politiche comunitarie e per linternazionalizzazione delle imprese. 5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dellASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta allAgenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dellarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dellarticolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 é incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. 8. Per lanno 2004 é istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. 9. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 10. Ferma restando la disposizione di cui allarticolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese: a) 100 milioni di euro per lanno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dallex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000; b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dellinterno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003. 11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e del Ministero dellinterno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 12. Al fine di provvedere allestinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, é autorizzata la spesa di 823 milioni di euro. 13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dellarticolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e lItalia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, é autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per lanno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e lentità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca dItalia trasmette al Ministero delleconomia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la stessa Banca dItalia. 15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, allatto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, listituto finanziatore é tenuto a darne comunicazione al Ministero delleconomia e delle finanze, indicando il beneficiario, limporto delloperazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, sentita lAssociazione bancaria italiana. 16. Ai sensi dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per lesercizio di servizi pubblici, possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare lindebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dellarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, lassunzione di mutui, lemissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a unattività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all85 per cento del prezzo di mercato dellattività oggetto di cartolarizzazione valutato da ununità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali é già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. 18. Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere allindebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine listituto finanziatore, in sede istruttoria, é tenuto ad acquisire dallente lesplicazione specifica sullinvestimento da finanziare e lindicazione che il bilancio dellazienda o della società partecipata, per la quale si effettua loperazione, relativo allesercizio finanziario precedente loperazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio. 20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentito lISTAT. 21. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori. 22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento del tesoro é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare listruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione. 23. Allonere derivante dallapplicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui allarticolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 24. Le disposizioni dellarticolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative allaumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, é autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dellIVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dellarticolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dellarticolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, é effettuata al lordo delle quote dellIVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. É autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso é stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione. 26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25. 27. Per lanno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni é incrementato di 20 milioni di euro. Lincremento é riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato lesercizio associato di servizi. 28. Gli enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui allarticolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dellarticolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dellimporto a base di gara di unopera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi. 30. In deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, limitatamente allanno 2004, é autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale allIRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per lanno 2004, nonché a titolo di compartecipazione allIVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi dellarticolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000. 31. Limitatamente allanno 2004, il Ministero delleconomia e delle finanze é autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale allIRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 32. Ai fini dellaccesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dallAccordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui allarticolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, allarticolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo lobbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dallarticolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dallAccordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32. 34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. 35. I trasferimenti erariali per lanno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per lanno 2004, lincremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dallapplicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni. 36. Per lanno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti é concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 37. Le disposizioni di cui al comma 14 dellarticolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione. 38. Al comma 14 dellarticolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri é istituito, nellambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici allestero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici allestero, la cui dotazione iniziale é commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo é disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 40. Allarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: "A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi allestero ed in attesa dellaccreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui allarticolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento allentrata del controvalore in euro dellimporto prelevato seguendo le procedure previste dallarticolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dellavvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri". 41. Allarticolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse. 42. Allarticolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno". 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dallassunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per lorganizzazione dellattività della "International Task Force per leducazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" é autorizzata, per lanno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. 45. Larticolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, é sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute". 46. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per lanno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. 47. Le risorse per i miglioramenti economici e per lincentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per lanno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo é stanziata, a decorrere dallanno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dellordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dellimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato |