Buon mattino, sono le 11:09 del  Utente registrato - Istruzioni - Avvertenze - Vecchia HP
    Directory di ricerca: Acquisti - Affari - Arte - Casa - Computer - Consultazione - Giochi - Notizie - Salute - Scienza - Società - Sport - Tempo libero
 
Scambio Banner Sardegna - Circuito Gratuito  
  
Aste OnLine | Galleria immagini | Cartoline virtuali | Web chat | Canali TV e Radio | Newsgroups | Forums Cerca nel sito
  Capriccioli Cup 2008 (05-08-2008)             Capriccioli racconta (23-07-2008)             Coghinathlon (23-07-2008)             Molineddu 2008 (17-07-2008)             Vacanza a Praga 2008 (17-07-2008)             Casa Vacanze per Disabili (16-07-2008)             Pancia gonfia? Ecco come sgonfiarla (10-07-2008)             L'ABC della manovra fiscale 2008 in 118 voci (30-06-2008)             Tour dei Nuraghi (30-06-2008)             Beranu Literariu (25-06-2008)             Buoni Sconto pro Croce Rossa (24-06-2008)             A grandi passi verso la legge nazionale (23-06-2008)             ittiri folk (20-06-2008)             In sardu, sa limba nostra (20-06-2008)             Salute & Sport (20-06-2008)             Unico 2008, le novità su immobili, auto e telefonini (13-06-2008)             Le nuove tecnologie: Tsunami virtuale per le famiglie italiane (13-06-2008)             Capriccioli Cup 2008 (13-06-2008)             UP & DOWN (05-06-2008)             LE MIME CORPOREL (05-06-2008)             Premio Laurentum 2008 (28-05-2008)             Atteso ritorno in Italia della grande Elisabeth Howard (20-05-2008)             Festival abbabula 21-25 Maggio 2008 (19-05-2008)             le scadenze fiscali nel 2008 (15-05-2008)             I Segreti della Pietra (07-05-2008)             Successo dell'Orchestra Filarmonica della Sardegna in Spagna (05-05-2008)             Laboratorio teatrale (04-05-2008)             “Gianni Robusti: L’incanto del silenzio” (04-05-2008)             Parte la campagna per la sicurezza stradale “Pedonisicuri” (13-04-2008)             La Sardegna si sta spopolando (12-04-2008)               

Attività
Generale
 Home
 Scrivi articolo
 Messaggi privati
 Pagine personali
 Annunci gratuiti Nuovo
 Opzioni utente
 Lista utenti
 Suggerimenti




Ultimi 10 link
· 1: Agriturismo Splendido Gargano
· 2: Camping Village Vieste Marina
· 3: trabalzini.it
· 4: Associazione culturale suergiu uniti nella cultura
· 5: il sito del poeta
· 6: Nuage Moda Sposi
· 7: P R O G E T T O SARDEGNA
· 8: Due di Cuori, matrimoni d'autore
· 9: Autoimmune aiuto on line
· 10: sassariChat


Il Ravvedimento operoso

Argomenti

  1. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
  2. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
  3. ADDIZIONALE REGIONALE E ADDIZIONALE COMUNALE
  4. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)
  5. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
  6. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
  7. Calcola il ravvedimento operoso

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato adempimento di un obbligo fiscale, sia di natura formale che sostanziale, può essere “sanato” entro termini e con modalità prestabilite mediante lo strumento del ravvedimento operoso. I contribuenti che dimenticano un adempimento, il versamento di un’imposta, ovvero versano in misura inferiore al dovuto, o comunque  effettuano un adempimento fiscale in maniera erronea, possono sanare la propria posizione senza dover attendere un temuto avviso di accertamento o una cartella esattoriale.

Le modalità e i termini del ravvedimento operoso sono stabiliti dal Ministero delle Finanze.
Nel seguito sono riportati, in maniera schematica, gli adempimenti da porre in essere: il contribuente dovrà provvedere contestualmente all’adempimento fiscale omesso, sia esso solo di natura formale o anche sostanziale, e all’autoliquidazione della sanzione prevista. Quest’ultima è applicata in misura ridotta con riferimento al momento in cui si effettua il ravvedimento e alla gravità dell’omissione.

Glossario

Al fine di rendere più agevole la lettura degli schemi che seguono si fornisce una legenda dei principali termini utilizzati:
- dichiarazione infedele: dichiarazione contenente errori formali o sostanziali, ovvero omissioni formali o sostanziali;
- dichiarazione integrativa: dichiarazione presentata per integrare o rettificare la dichiarazione originaria;
- violazioni formali: sono tali quelle che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo;
- violazioni sostanziali: sono tali quelle che incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo;
- codice versamento: codice identificativo del tributo da versare mediante l’utilizzo del modello F24;
- codice regione: codice identificativo della regione competente.


IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

TERMINI

VIOLAZIONE COMMESSA

TERMINE PER IL

RAVVEDIMENTO
 

( a partire dalla scadenza dell'adempimento)

  ENTRO TRE MESI DA TRE MESI A UN ANNO
Omessa presentazione E’ ammesso Non e’ ammesso
Dichiarazione dei redditi (senza pagamento dell'imposta O con pagamento dell'imposta)    
Presentazione E’ ammesso E’ ammesso
Dichiarazione infedele (a credito o a debito) (Per il 2000 entro il 31 ottobre) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
Violazioni formali che non inci- E’ ammesso E’ ammesso
dono sulla determinazione Dell’imposta (Per il 2000 entro il 31 ottobre) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
Omesso versamento E’ ammesso E’ ammesso Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
Saldo Per il 2000 entro il 31 ottobre
I acconto per il 2000 entro il 31ottobre all'anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno
II acconto per il 2000 entro il 29 dicembre salvo proroghe

ADEMPIMENTI

VIOLAZIONE

ADEMPIMENTO

FORMALE

VERSAMENTO

CODICE VERS.TO SU MOD.F24

Omessa presentazione dichiarazione dei redditi      
Senza pagamento dell'imposta Presentazione Sanzione 8911
  dichiarazione    
Con pagamento dell'imposta   Sanzione; Imposta dovuta + interessi 8901
    4001
Presentazione      
Dichiarazione infedele      
A credito Presentazione Sanzione 8901
A debito Dichiarazione Sanzione 8901
  integrativa Imposta con interessi 4001/4033 4034
Violazioni formali che non incidono sulla determina-      
Zione dell’imposta      
       
  Presentazione Sanzioni 8901
  Dichiarazione    
  integrativa    
omesso versamento      
Saldo Versamento con Sanzione; Imposta + interessi 8901
4001
I acconto mod F.24 Sanzione; Imposta + interessi 8901
4033
II acconto   Sanzione; Imposta + interessi 8901
4034

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE E DELLE SANZIONI

Versamento di: entro 30 gg Da 30 gg. fino al termine di presentazione della dich.ne successiva codice versamento
Imposta + interessi Imposta + interessi al tasso legale per i gg. Imposta + interessi al tasso legale per i gg.  4001 (saldo) 4033 (I acconto)
   Di ritardo*  Di ritardo* 4034 (II acconto)
Sanzione      
con dichiarazione presentata o omessa 1/8 del minimo=3,75% dell’imposta non versata 1/5 del minimo=6%** dell’imposta non versata 8901
con dichiarazione infedele: 1/5 della sanzione minima prevista:  
errore rilevabile d'ufficio 6% del tributo non Versato 8901
errore non rilevabile d'ufficio 20% del tributo non Versato 8901

* Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2004 la misura del saggio degli interessi legali é fissata al 2,5% (3% annuo fino al 31.12.2003) in ragione d’anno.
** Per le violazioni commesse fino al 20.05.2005 la riduzione della sanzione è applicata nella misura di 1/6 del minimo (5% dell’imposta non versata).


ADDIZIONALE REGIONALE E ADDIZIONALE COMUNALE

Per quanto riguarda l’addizionale regionale e comunale valgono le stesse regole previste per l’omesso o insufficiente versamento dell’IRPEF. Unica variazione è il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione.  
ADDIZIONALE REGIONALE CODICI VERSAMENTO CODICE REGIONE
Sanzione 8902 Da verificare per ogni singola regione
Saldo 3801  
ADDIZIONALE COMUNALE CODICI VERSAMENTO CODICE COMUNALE
Sanzione 8903 Non è prevista per tutti i comuni
Saldo 3817  

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Con riferimento a tale imposta si precisa che, essendo il quadro IRAP parte integrante della dichiarazione dei redditi (modello Unico), la sua omissione o la sua errata compilazione rientra nell’ipotesi della dichiarazione infedele o errata. Ne consegue che gli adempimenti da porre in essere sono quelli precedentemente esposti con riferimento a tali ipotesi. Appare pertanto sufficiente riportare i codici di versamento da utilizzare per il versamento delle sanzioni.
Si precisa, inoltre, che per il versamento di tale imposta deve essere compilata la “SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI” con l’indicazione del codice della regione competente.

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE E DELLE SANZIONI

Versamento di: entro 30 gg da 30 gg. fino al termine di presentazione della dich.ne successiva codice versamento
Imposta + interessi Imposta + interessi al tasso legale per i gg. Imposta + interessi al tasso legale per i gg. 3800 (saldo) 3812 (I acconto)
   Di ritardo*  di ritardo* 3813 (II acconto)
Sanzione      
Con dichiarazione presentata o omessa 1/8 del minimo=3,75% dell’imposta non versata 1/5 del minimo=6%** dell’imposta non versata 8907
Con dichiarazione infedele: 1/5 della sanzione minima prevista:  
Errore rilevabile d'ufficio 6% del tributo non Versato 8907
Errore non rilevabile d'ufficio 20% del tributo non Versato 8907

* Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2001 la misura del saggio degli interessi legali é fissata al 3,5% in ragione d’anno. ** Per le violazioni commesse fino al 20.05.2000 la riduzione della sanzione è applicata nella misura di 1/6 del minimo (5% dell’imposta non versata).

TABELLA CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
         
Regione Codice   Regione Codice
  Regione     Regione
ABRUZZO 1   MOLISE 12
BASILICATA 2   PIEMONTE 13
BOLZANO 3   PUGLIA 14
CALABRIA 4   SARDEGNA 15
CAMPANIA 5   SICILIA 16
EMILIA ROMAGNA 6   TOSCANA 17
FRIULI VENEZIA GUILIA 7   TRENTO 18
LAZIO 8   UMBRIA 19
LIGURIA 9   VALLE D'AOSTA 20
LOMBARDIA 10   VENETO 21
MARCHE 11      

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Per quanto riguarda il ravvedimento dell’imposta comunale sugli immobili, il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c del concessionario o del comune demandati alla riscossione. Ne deriva che nessun codice tributo dovrà essere utilizzato per il versamento delle sanzioni relative all’insufficiente o tardivo versamento.

DICHIARAZIONE

VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO (a partire dalla scadenza dell'adempimento)                  ADEMPIMENTO FORMALE
 
Omessa presentazione dichiarazione ICI
 E’ AMMESSO
entro 90 gg.
NON E’ AMMESSO Oltre il 90° giorno Presentazione dichiarazione Presentazione dichiarazione integrativa
     
Presentazione dichiarazione Infedele
E’ AMMESSO
entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa all'anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
 
 
Violazioni formali che non incidono sulla determinazione dell’imposta
E’ AMMESSO
Entro 90 gg.
E’ AMMESSO entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe Presentazione dichiarazione integrativa
       
       
Omesso o insufficiente
E’ AMMESSO
entro 30 gg. dalla  scadenza:
E’ AMMESSO
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
versamento con bollettino ICI:*
Versamento  
l'imposta deve essere indicata
I rata per il 2000 entro il 29/07/2000 nel dettaglio come dovuta; nel 
II rata per il 2000 entro il 19/01/2001 totale del bollettino sarà riportato
    l'importo comprensivo di interessi
      e sanzioni. Sul bollettino deve
      Essere riportata la dicitura
      "ravvedimento operoso"

* Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari e le aziende di credito convenzionate.

VERSAMENTI

Omesso o insufficiente Versamento di: entro 30 gg Entro il termine di presentazione della dichiarazione
Versamento      
  Imposta Imposta come dovuta imposta come dovuta
       
   Interessi Interessi al tasso legale Per i gg. di ritardo* interessi al tasso legale per i gg. di ritardo
  Sanzione 1/8 del minimo=3,75% 1/5 del minimo=6%**
    Dell'imposta non  versata dell'imposta non versata

* Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2004 la misura del saggio degli interessi legali é fissata al 2,5% (3% annuo fino al 31.12.2003) in ragione d’anno.
** Per le violazioni commesse fino al 20.05.2005 la riduzione della sanzione è applicata nella misura di 1/6 del minimo (5% dell’imposta non versata).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Prima di procedere all’analisi delle modalità del ravvedimento operoso, si precisano gli adempimenti cui il contribuente IVA è tenuto:
- liquidazioni e versamenti periodici (siano essi trimestrali o mensili);
- dichiarazioni periodiche;
- dichiarazioni annuali.
Mentre per i versamenti periodici e la dichiarazione annuale le modalità per il ravvedimento operoso sono simili a quelle previste per le imposte dirette, variando solo i codici tributo da utilizzare per il versamento, per quanto concerne le dichiarazioni periodiche è invece necessario fare qualche precisazione.

TERMINI

VIOLAZIONE COMMESSA

TERMINE PER IL

RAVVEDIMENTO

 

( a partire dalla scadenza dell'adempimento)

  ENTRO TRE MESI DA TRE MESI A UN ANNO
Omessa presentazione E’ ammesso Non e’ ammesso
Dichiarazione I.V.A (senza pagamento dell'imposta o con pagamento dell'imposta)    
Presentazione E’ ammesso E’ ammesso
Dichiarazione annuale infedele (a credito o a debito) (Per il 2000 entro il 31 ottobre) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
Violazioni formali che non inci- E’ ammesso E’ ammesso
dono sulla determinazione dell’imposta (Per il 2000 entro il 31 ottobre) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno salvo proroghe
Omesso versamento E’ ammesso E’ ammesso Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
Iva periodica (mensile o trimestrale)  
Acconto per il 2000 entro il 27.01.2001 all'anno in cui la violazione è commessa: 30 giugno
Ultimo versamento – dichiarazione annuale   salvo proroghe

ADEMPIMENTI

VIOLAZIONE

ADEMPIMENTO

FORMALE

VERSAMENTO

CODICE VERS.TO

SU MOD.F24

Omessa presentazione dichiarazione i.v.a.      
Senza pagamento dell'imposta Presentazione Sanzione 8904
  Dichiarazione    
Con pagamento dell'imposta   Sanzione; Imposta dovuta + interessi 8904
    6099
Presentazione      
Dichiarazione infedele      
a credito Presentazione Sanzione 8904
a debito Dichiarazione Sanzione 8904
  Integrativa Imposta con interessi 6099
Violazioni formali che non incidono sulla determinazione Dell’imposta      
       
  Presentazione Sanzioni 8904
  Dichiarazione    
  Integrativa    
Omesso versamento      
Liquidazione periodica (mensile) Versamento con Sanzione; Imposta + interessi 8904
   600x***
Liquidazione periodica (trimestrale) mod F.24 Sanzione; Imposta + interessi 8904
6031/32/33
Acconto   Sanzione; Imposta + interessi 8904
6035/6013

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE E DELLE SANZIONI

Versamento di: entro 30 gg da 30 gg. fino al termine di presentazione della dich.ne successiva Codice versamento***
Imposta + interessi Imposta + interessi al tasso legale per i gg. Imposta + interessi al tasso legale per i gg. 600x (mensili) 60xx (trimestrali)
   di ritardo* di ritardo* 6035-6013 (acconto)
Sanzione      
Con dichiarazione presentata o omessa 1/8 del minimo=3,75% dell’imposta non versata 1/5 del minimo=6%** dell’imposta non versata 8904
Con dichiarazione infedele: 1/5 della sanzione minima prevista: 8904
Errore rilevabile d'ufficio 6% del tributo non Versato 8904
Errore non rilevabile d'ufficio 20% del tributo non Versato 8904

* Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2004 la misura del saggio degli interessi legali é fissata al 2,5% (3% annuo fino al 31.12.2003) in ragione d’anno.
** Per le violazioni commesse fino al 20.05.2005 la riduzione della sanzione è applicata nella misura di 1/6 del minimo (5% dell’imposta non versata). *** I codici di versamento per le liquidazioni mensili si costruiscono sostituendo alla X il numero del mese di riferimento: ad esempio il codice per il versamento relativo al mese di marzo é 6003. I codici di versamento trimestrali sono: 6031 (1° trimestre) - 6032 (2° trimestre) - 6033 (3° trimestre).

VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE PERIODICA

VIOLAZIONE COMMESSA

TERMINE PER IL

RAVVEDIMENTO

( a partire dalla scadenza dell'adempimento)

Omessa presentazione    
dichiarazione periodica I.V.A. (senza pagamento dell'imposta o con pagamento dell'imposta) E’ ammesso solo entro 30 gg. dal termine di presentazione  
Presentazione dichiarazione periodica infedele (a credito o a debito) E’ ammesso entro tre mesi, ovvero fino alla presentazione della dichiarazione annuale relativa Per le sanzioni applicabili si veda la scheda successiva
Violazioni formali che non incidono sulla determinazione dell’imposta E’ ammesso entro tre mesi, ovvero fino alla presentazione della dichiarazione annuale relativa  
   

VIOLAZIONE

ADEMPIMENTO

FORMALE

VERSAMENTO

CODICE VERS.TO SU MOD.F24

Omessa presentazione      
senza pagamento dell'imposta Presentazione Sanzione (1) 8904
  Dichiarazione    
con pagamento dell'imposta    Sanzione (1/8 di L.500.000); Imposta dovuta + interessi 8904
    600x/60xx***
Presentazione dichiarazione      
periodica infedele      
A credito Presentazione Sanzione 8904
A debito Dichiarazione Sanzione Imposta dovuta + interessi 8904 600x/60xx***

(1) In caso di dichiarazioni periodiche irregolari con violazioni solo formali, è possibile presentare le dichiarazioni periodiche integrative entro tre mesi senza pagamento di alcuna sanzione; dopo i tre mesi la sanzione sarà pari ad 1/5 di L. 500.000 (cioè L. 100.000).

Per la regolarizzazione di una dichiarazione periodica IVA infedele oltre alla procedura indicata è possibile porre in essere anche una procedura c.d. semplificata.
Tale procedura prevede la regolarizzazione dell’errore in una dichiarazione periodica successiva a quella contenente la violazione. In tal caso al rigo “V8” del modello della dichiarazione periodica IVA, devono essere riportate le variazioni di imposta (comprensive degli interessi moratori eventualmente maturati sugli omessi versamenti e di quelli dovuti dai contribuenti trimestrali), e nei righi “VP1” e “VP3” le variazioni dell’imponibile.
Chiaramente le sanzioni e la eventuale imposta omessa devono essere versate con le stesse modalità previste per la procedura normale.

N.B.

1) In caso di presentazione di dichiarazione periodica integrativa relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione, qualora la dichiarazione abbia inciso su più dichiarazioni periodiche successive, sarà necessario procedere al ravvedimento di ciascuna di esse.
2) Si precisa che il ravvedimento della dichiarazione non sana le violazioni inerenti agli adempimenti che precedono la stessa, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione.

 


 
  Inizio pagina - Prima pagina - Seconda pagina - Argomenti notizie - Approfondimenti - Contatti - Informativa privacy

Avvertenze
Questo sito non è una testata giornalistica e viene aggiornato episodicamente su temi di carattere generale con interventi individuali.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/3/2001.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie notizie ed articoli, che inserisce per la pubblicazione.
Il nostro intervento è limitato al rispetto della comune decenza e non esamina la veridicità dei contenuti‚ lesione dei diritti di privacy e di autore.
Chi avesse interessi da vantare può contattare la redazione che provvederà ad eventuali rettifiche e/o cancellazioni.


Questo sito svolge inoltre attività di content aggregator; la natura reticolare di Internet permette di selezionare e raccogliere quanto di meglio esiste sul web: le notizie, i prodotti e i servizi utili si presentano in maniera chiara ed ordinata.

I contenuti presenti in questo sito sono prelevati da notizie di dominio pubblico.
In particolare si è attinto ad articoli pubblicati sui principale quotidiani sardi ma anche tramite i siti web che riportano notizie locali.
Tutte le informazioni contenute in questo sito sono da considerarsi spunti di discussione.
Si declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta per danni eventuali.
Si esorta il nostro utente ad approfondire e affrontare i temi trattati con esperti e consulenti di fiducia
.

Motore del sito PHP-Nuke.